Finalmente gli animali d’affezione di proprietà di un soggetto debitore non potranno più essere pignorati. Entra in vigore oggi, martedì 2 febbraio, la legge n. 221/2015, c.d. collegato ambientale, approvata a fine dicembre dalla Camera dei Deputati.
Nello specifico, la legge interviene sull’art. 514 del codice di procedura civile, in materia di cose mobili assolutamente impignorabili, aggiungendo due commi appositi: il 6) bis che vieta in assoluto la pignorabilità di qualsiasi animale d’affezione o da compagnia tenuto “presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali”; e il 6) ter, che estende il medesimo divieto agli animali “impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli”.
Occorre considerare che la suddetta legge ha le sue radici nella Convenzione Europea per la protezione degli animali del 13.11.1987, che definisce gli animali da compagnia e distingue questi – tenuti dall’uomo generalmente presso il suo alloggio per diletto o compagnia – da quelli tenuti per allevamento e a fini commerciali, e da quelli randagi.
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