È stato condannato a pagare una multa di 10 mila euro il proprietario di un cane che era stato ritrovato “vagante e in pessime condizioni di salute” con vari tumori di grosse dimensioni e ulcerati, dermatite, calli da decubito e artrosi agli arti.
La terza sezione penale della Cassazione ha confermato la condanna inflitta all’uomo per il reato di maltrattamento di animali, previsto dall’articolo 544 ter del codice penale: “l’omessa cura di una malattia che determina il protrarsi della patologia con un significativo aggravamento, fonte di sofferenze e di un’apprezzabile compromissione dell’integrità dell’animale”.
L’imputato si era difeso sottolineando che, non essendo un veterinario, non si era “reso conto della gravita’ della malattia” del cane: nel caso in esame, evidenziava nel suo ricorso con cui aveva impugnato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte d’appello di Bologna, poteva quindi ravvisarsi “solo una trascuratezza e non una volontà di cagionare una sofferenza e una malattia al cane” il quale, infatti, “appariva ben nutrito”.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, rilevando che l’imputato, “con il suo comportamento omissivo, ovvero con totale abbandono ed incuria del cane aveva cagionato notevoli sofferenze all’animale tanto da rendere necessario un immediato intervento chirurgico”, perché “la malattia era presente da molto tempo” e la “mancata sottoposizione del cane alle idonee cure aveva comportato sicuramente gravi sofferenze al cane”: il “protrarsi della malattia senza adeguate cure, per limitarla o debellarla”, conclude la Cassazione, configura le “lesioni rilevanti” che rendono sussistente il reato di maltrattamento di animali. (Agi)
redazione@vanitypets.it