Cane che abbaia non morde! Ma è meglio assicurarlo

Stipulare un’assicurazione di responsabilità civile per il proprio animale domestico è senza dubbio una buona pratica di prevenzione per contrastare il rischio di danni verso terzi. E non vale solo per chi ha un cane di grossa taglia e un po’ lunatico, perché anche il gatto, quando si esercita come funambolo sulla ringhiera e fa cadere un vaso che trova sul suo cammino, può ben rappresentare un potenziale pericolo.

Ai sensi dell’articolo 2052 del Codice Civile, “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

A questa disposizione codicistica si affianca l’ordinanza che il Ministero della Salute ha emesso lo scorso 6 agosto che, abolendo la c.d. Black List delle razze canine pericolose, ha introdotto il concetto di aggressività soggettiva dell’animale – quindi non più riconducibile alla mera razza di appartenenza di fido – dando così preminenza alla responsabilità civile e penale del proprietario, il quale è sempre ritenuto responsabile del benessere, del controllo e della conduzione del proprio animale per i danni che esso arreca a persone, animali o cose, anche quando viene affidato a terzi.

Ai fini della prevenzione di danni, il proprietario deve attenersi ad una serie di regole. Capita però che la situazione sfugga al controllo. Proviamo quindi a capire, con semplici e basilari accorgimenti, come ci si può districare nella giungla delle polizze che le compagnie assicuratrici propongono per tutelare civilmente noi e fido.

In generale, le polizze per gli animali possono essere stipulate per qualsiasi massimale (anche irrisorio, sic!) e con le eventuali delimitazioni del rischio lasciate alla libera contrattazione delle parti. Stante il fatto che il prezzo delle assicurazioni per cani è correlato alla loro età, razza e pericolosità, per i differenti rischi che si corrono, sostanzialmente le polizze per fido possono essere ridotte a due tipologie.

Da un lato, le più comuni e diffuse sono le polizze di Responsabilità Civile Famiglia Multirischi che, oltre a coprire i membri di tutta la famiglia per i danni verso terzi, includono una specifica estensione per i sinistri inferti o subiti dal proprio animale, così vincolando la garanzia dell’animale alle condizioni più generali della polizza. Solitamente, questo tipo di polizza ha massimali di copertura bassi, ciò in quanto l’idea di fondo, nonché scopo principale, è la tutela della famiglia e della casa.

Dall’altro lato, vi sono prodotti assicurativi ad hoc, studiati specificamente per assicurare solo l’animale e capaci di offrire varie combinazioni di copertura per molteplici tipologie di spesa, quali ad esempio: spese veterinarie derivanti da incidenti (a fronte delle quali, ove sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva, giova ricordare che sussiste il generale diritto alla detrazione d’imposta in misura pari al 19%, calcolata sulla parte che eccede l’importo di € 129,11 e nel limite massimo di € 387,34), spese per interventi chirurgici, spese per l’alloggio in pensione a causa del ricovero del padrone, spese di inumazione per il decesso dell’animale, spese per furto o smarrimento di fido, tutela giudiziaria.

Peraltro, bisogna puntualizzare che, anche se la polizza è in corso di validità, le compagnie assicurative tendono a non riconoscere la copertura se, per esempio, il libretto sanitario dell’animale non è in regola o manca l’iscrizione all’anagrafe canina o il cane non è munito di microchip.

Alla luce di quanto detto, civilisticamente parlando, siamo di fronte ad una responsabilità oggettiva del proprietario, che risponde dei danni causati dagli animali semplicemente perché proprietario, o momentaneo possessore, dell’animale, quindi a prescindere dal suo comportamento doloso o colposo. Tuttavia, è necessario che ci sia un nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e il danno provocato a persone o a cose. Sicché, per essere esente da responsabilità, il proprietario deve provare che il danno è stato causato da “caso fortuito”, cioè da un evento che si colloca al di fuori della normale sfera di controllo del soggetto e che, in quanto tale, imprevedibile, inevitabile ed eccezionale.

Resta fermo il fatto che la polizza assicurativa copre la responsabilità civile, non eventuali addebiti di responsabilità penale che possono essere mossi al proprietario del cane laddove, nel caso concreto, si configuri una fattispecie di reato.

Il cane è il nostro migliore amico, è un membro della famiglia di cui fa parte, non è un giocattolo, pertanto, va amato responsabilmente.

Dott.ssa Valentina Casacalenda
consiglilegali@vanitypets.it