Le informazioni complete sull’etichetta di un alimento industriale per animali sono soggette a regolamentazione. Tutti i membri industriali dell’associazione commercio dei produttori di alimenti preparati per gli animali domestici seguono un codice di comportamento e di regolamentazioni al fine di standardizzare e chiarire l’etichettatura.
Questo codice dovrebbe evolvere continuamente, in base all’evoluzione delle conoscenze nutrizionali feline e canine. Alcuni termini sono obbligatori, mentre altri sono facoltativi. Si noti inoltre che gli alimenti dietetici, “aventi un particolare fine nutrizionale” e prescritti dai veterinari, sono soggetti a particolari restrizioni.
Alcune indicazioni obbligatorie sono esplicite: “alimento completo” (sufficiente per una razione giornaliera) o “integratore alimentare” (necessariamente associato ad altri alimenti per fornire una razione completa) e le specie di destinazione (per gatti, per cani).
E’ ugualmente obbligatorio l’elenco delle materie prime (carne, riso, carote …) o delle categorie (carne e sottoprodotti di origine animale, cereali, legumi …). Come sulle etichette alimentari per gli esseri umani, gli ingredienti per la realizzazione del prodotto alimentare sono elencati in ordine decrescente di importanza (misurato in peso lordo). Ovviamente, più l’elenco è dettagliato, più la formula della ricetta è fissa. Ed è proprio per questo motivo che alcuni produttori preferiscono usare una formula vaga, che li autorizza così a modificare le materie prime a seconda dell’offerta. Pertanto, la composizione di un prodotto alimentare può variare da un lotto all’altro, senza la necessità di modificare la formulazione sull’etichetta (e quindi senza ristampare il lotto).
Il dettaglio della composizione è obbligatorio per il contenuto di proteine grezze, materie grasse, fibra grezza, umidità (per i purè, ma facoltativo per le crocchette) e le ceneri grezze (il residuo inorganico che resta dopo la combustione dell’alimento, cioè i minerali), di solito espresso in grammi per 100 g di alimenti o in percentuale. Gli altri componenti (sodio, calcio, fosforo …) sono indicati in modo facoltativo.
Gli additivi aggiunti (coloranti, conservanti, antiossidanti), devono essere presenti su una lista approvata dalla Comunità Europea. Va dunque ricordata anche la dicitura “additivi CE”, delle sostanze che, quando vengono incorporate negli alimenti per animali, possono influenzare favorevolmente le caratteristiche di quest’ultimi. La loro autorizzazione è basata su una valutazione dettagliata, e sull’assenza di effetti dannosi sulla salute degli animali. Il regolamento (CE) n 1831/2003 disciplina le condizioni per l’autorizzazione e l’uso di additivi nei mangimi.
Per quanto riguarda le vitamine, sono obbligatori i livelli contenuti della A, E D3. La quantità indicata corrisponde a quella presente sul “termine minimo di conservazione” (data entro la quale il prodotto conserva le sue proprietà in condizioni di conservazione appropriate). Idem per il rame incorporato: deve essere precisato il nome specifico dell’additivo e il suo contenuto aggiunto.
L’etichetta specifica a quale animale è destinato l’alimento in base alla situazione fisiologica (crescita, adulto o anziano), la quantità d’acqua necessaria o ancora le condizioni ideali di conservazione. Inoltre, è spesso specificata la quantità giornaliera indicativa. Ma attenzione: ogni animale è unico, è necessario effettuare un controllo regolare del suo peso e del suo stato di salute per sapere se la dose di cibo ingerito è realmente adatto. (fonte Scienzamente)
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