Padroni separati: la custodia di fido finisce in tribunale

cani tribunale

Sempre più spesso gli animali sono oggetto di vere e proprie contese tra i padroni in caso di separazione, sia alla fine di un matrimonio, sia al naufragare di convivenze di coppie di fatto.

In momenti cosi difficili e dolorosi della nostra vita, tutti saremmo disposti a lottare per riuscire a tenere con noi il nostro amico a quattro zampe, al quale, diversamente da quanto stiamo facendo con il nostro compagno, non rinunceremmo mai!

Infatti, nelle aule di tribunale sempre piu spesso si sentono avanzare richieste relative alla sorte degli animali domestici, a fronte del contendere del nucleo familiare. Ragior per cui, essendoci un vuoto normativo sul punto, il sentire comune della maggioranza dell’opinione pubblica avverte con forza la necessità di un intervento legislativo innovatore, al passo coi tempi, che riveda le disposizioni del Codice Civile in materia di animali.

Se si raffrontassero le nostre norme civili con la legislazione di altri Paesi, il risultato sarebbe un quadro civilistico alquanto desolante ma nel quale si aprono spiragli di luce grazie all’operato di alcuni giudici che si sono dimostrati più lungimiranti del nostro legislatore.In attesa dell’approvazione di un disegno di legge che dovrebbe integrare il codice civile con un titolo  integralmente dedicato alla disciplina dell’affido degli animali, i nostri coraggiosi giudici si sono determinati a prendere decisioni sulla sorte degli stessi, sulla scorta dei seguenti principi.

Partiamo dal presupposto che il nostro fido non è un bene mobile iscritto in polverosi e voluminosi registri. Quindi, benché all’anagrafe canina possa risultare intestato ad uno dei contendenti, per l’affidamento dello stesso deve essere tutelato, o meglio privilegiato, il legame affettivo che il nostro cane ha sviluppato.

Ciò detto, il giudice, nello scegliere a quale coniuge affidare il cane, deve tenere conto di chi, tra i due litiganti, è quello maggiormente in grado di assicurare il migliore sviluppo dell’identità dell’animale ed il suo benessere, lasciando al coniuge “meno idoneo per il collocamento  preferenziale”, il diritto di visita.
In pratica, dovrebbe trovare applicazione ciò che il Codice Civile, per ora, prevede solo per i figli minori.

Il “problema” sorge quando fido si affeziona ad entrambi i padroni e se entrambi ed in egual misura, se ne sono presi cura, perché in tali casi è possibile chiedere al giudice l’affidamento condiviso per il bene dell’animale stesso.

Per quanto attiene, invece, le coppie di fatto, in attesa della nuova disciplina dedicata agli animali, si rammenta che colui che detiene temporaneamente il cane non essendone il proprietario indicato in microcip, dovrebbe essere obbligato all’immediata restituzione dello stesso al suo intestatario. In caso contrario, il giudice potrebbe intimare di restituire il cane al proprietario nel momento in cui, quest’ultimo, abbia trovato una sistemazione adeguata.

Per quanto sopra detto, se l’intestatario del cane volesse ricorrere alle vie legali per riprendersi fido, si applicherebbero gli stessi principi enunciati in caso di separazione ed il detentore del cane sarebbe chiamato a fornire la prova dell’esistenza di una relazione affettiva che l’animale ha sviluppato nei suoi confronti.

Dott.sa Federica Fumagalli
redazione@vanitypets.it