Con una sentenza del Tar del Lazio si può mettere la parola fine alle restrizioni che qualche amministrazione comunale applica nei confronti degli amici a quattro zampe. Nello specifico, non è possibile impedire a Fido di scorrazzare nei parchi pubblici.
Nella sentenza si legge chiaro e tondo che “l’ordinanza sindacale che rechi il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico – pur se in considerazione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in relazione al fatto che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni – risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità”.
Lo scopo perseguito dall’Ente locale di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, può essere soddisfatto secondo il Tar, “attraverso l’attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all’obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola)”.
In sostanza ci sarebbe già la disciplina statale a dettare le regole di buona condotta dei cani. Ai comuni spetta solo l’onere di farla rispettare: “il Sindaco può fronteggiare comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte, con l’esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l’Amministrazione”.
Tutte le altre restrizioni sarebbero quindi illegittime.
redazione@vanitypets.it